Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

§1 Oggetto delle condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali di vendita hanno come oggetto la definizione dei diritti e degli obblighi reciproci risultanti dalla stipula del contratto di vendita delle Merci tra il Venditore e l’Acquirente.

§2 Definizioni

Per le necessità legate alle presenti condizioni generali di vendita si introducono le definizioni delle seguenti definizioni utilizzate nel documento:

  • „Venditore” - „Gamet” S.A. di Toruń
  • „Acquirente” - ogni contraente del Venditore che acquisti Merce da quest'ultimo
  • „Merci” - accessori per mobili e ferramenta presenti nell’offerta del Venditore

§3 Ambito di validità

Le presenti condizioni generali di vendita trovano applicazione in tutti i contratti di vendita delle Merci stipulati con Acquirenti che non abbiano sottoscritto un contratto individuale di vendita delle Merci tale da rendere le presenti condizioni generali di vendita non valide.

§4 Merci

1.L’assortimento delle Merci vendute dal Venditore è disponibile presso il sito web www.GAMET.eu e può essere presentato all'Acquirente sottoforma di cataloghi o su supporti elettronici.

2.Il Venditore ha il diritto di introdurre modifiche nell'assortimento della propria offerta di Merci in ogni momento. Quanto detto non riguarda i contratti di vendita delle Merci già stipulati con l’Acquirente.

3.Il Venditore dichiara che le Merci da egli vendute:

  • sono state prodotte in conformità con le norme vigenti presso il Venditore,
  • sono in uno stato tale da consentire all’Acquirente ed a terzi il loro utilizzo conforme alla destinazione del prodotto,
  • soddisfano le condizioni di qualità e sicurezza definite dalle norme polacche o dalle leggi UE competenti.

4.Il Venditore assicura che le Merci vendute non ledono i diritti di terze persone (diritto al marchio, invenzione industriale depositata, modello di utilità, modello ornamentale, diritti d’autore e brevetti).

§5 Ordini

1. L’Acquirente presenta i propri ordini per iscritto, via fax o tramite posta elettronica, riportando:

     a. nome e codice della Merce utilizzato dal Venditore,
     b.quantità di Merce,
     c.termine di consegna proposto, fatto salvo il §6 comma 1,
     d.indirizzo esatto dell’Acquirente presso il quale dovrà essere effettuata la consegna.

2.Inoltre, nel caso in cui l’Acquirente non abbia presentato questi dati in precedenza, l’ordine dovrà contenere il nome completo o la denominazione dell’azienda dell'Acquirente, l’indirizzo di residenza esatto o quello della sede, il numero con il quale è registrato presso l’anagrafe dell’attività economica o il numero KRS [Registro Giudiziario Nazionale], nonché i numeri NIP [Numero di Indentificazione Fiscale] e REGON [Numero statistico REGON].

3. Per la stipula del contratto di vendita, l'accettazione dell'ordine dell'Acquirente deve essere confermata ogni volta per iscritto dal Venditore (tramite fax o messaggio di posta elettronica inviato entro 3 giorni feriali dalla data di ricezione dell’ordine stesso). La mancanza di questa conferma da parte del Venditore allo scadere di questo termine sarà considerata equivalente alla non accettazione dell'ordine.

4. Il giorno della stipula del contratto di vendita delle Merci corrisponde alla data d’invio della conferma dell’accettazione dell’ordine all’Acquirente.

§6 Condizioni di realizzazione degli ordini

1 .Il termine standard di consegna delle Merci è pari a 21 giorni, contati a partire dalla stipula del contratto di vendita. Nel caso in cui non sia possibilità rispettare il termine di cosegna standard, il Venditore informerà in proposito l'Acquirente nella conferma dell’ordine. In quest'ultimo caso, l’Acquirente – qualora non accetti il prolungamento del termine di consegna - ha il diritto di ritirare il proprio ordine. Il mancato ritiro dell’ordine entro 3 giorni feriali dalla ricezione della conferma dell’ordine sarà considerato equivalente all'accettazione del nuovo termine da parte dell'Acquirente.

2. Inoltre, il termine di consegna può essere abbreviato o prolungato su richiesta dell’Acquirente, a condizione che il Venditore esprima il proprio consenso nella conferma dell’accettazione dell’ordine.

3. Il trasporto o l’invio di Merci di valore superiore a 2000 zl netto sul territorio Polacco sarà realizzato a spese del Venditore. In presenza di un ordine di valore inferiore alla quota summenzionata e qualora il luogo di consegna delle Merci si trovi oltre i confini della Polonia, le spese del trasporto o della spedizione saranno sostenute dall'Acquirente, sempre che il Venditore non si assuma la copertura delle spese nella conferma dell’accettazione dell'ordine relativo alla consegna in questione.

4. Il Venditore è tenuto a trasportare o a spedire le Merci in imballaggi tali da proteggere i prodotti dal danneggiamento durante il trasporto.

5. Nel caso in cui la quantità di Merci lo richieda, il Venditore fornirà le Merci imballate su pallet EURO. L’Acquirente è tenuto a restituire al Venditore la stessa quantità di pallet EURO ricevuta con la Merce.

6. Gli imballaggi delle Merci saranno contraddistinti da un codice a barre completo di eventuali indicazioni da parte del fabbricante o di ulteriori informazioni relativi all’utilizzo ed alla conservazione.

7. Qualora non vi siano altre decisioni esplicitamente previste al momento della stipula del contratto di vendita, l'obbligo e tutti i costi legati allo scarico, nonché il rischio della perdita e del danneggiamento delle Merci oggetto dell’ordine, passano all’Acquirente a partire dall’inizio della procedura di scarico presso il luogo indicato.

8. Un rappresentante autorizzato dell’Acquirente, dopo ogni ricezione delle Merci presso il magazzino, confermerà la loro presa in consegna sulla ricevuta di consegna e sulla lettera di trasporto fornita dal trasportatore utilizzato dal Venditore.

9. Per la sottoscrizione della conferma della ricezione, si stabilisce che il rappresentante del Venditore sarà la persona che trasporterà le Merci al fine di depositarle presso il magazzino dell’Acquirente.

10. L'Acquirente, nell'ordine, può dichiarare la propria intenzione di prendere in consegna le Merci presso il magazzino del Venditore. In questo caso, il rischio legato alla perdita ed al danneggiamento delle Merci oggetto dell'ordine passa all'Acquirente sin dal momento del carico dei prodotti. Un rappresentante autorizzato dell’Acquirente confermerà la presa in consegna delle Merci sulla ricevuta di consegna dopo averle ritirate dal magazzino del Venditore.

§7 Prezzi e condizioni di pagamento

1. L’Acquirente può ricevere dal Venditore il listino prezzi relativo alle Merci vendute.

2. I prezzi contenuti nel listino prezzi ricevuto dall’Acquirente possono essere modificati in ogni momento dal Venditore prima della stipula del contratto di vendita delle Merci. In questo caso l’Acquirente riceverà un listino prezzi modificato o sarà informato a proposito dei nuovi prezzi dopo che avrà presentato il proprio ordine. In quest'ultimo caso, l’Acquirente – qualora non accetti la modifica dei prezzi delle Merci - ha il diritto di ritirare il proprio ordine. Il mancato ritiro dell’ordine entro 3 giorni feriali dalla data di ricezione delle informazioni relative alla modifica dei prezzi delle Merci sarà considerato equivalente all’accettazione dei prezzi da parte dell’Acquirente e, dopo che il Venditore avrà inviato la conferma dell’ordine, il contratto di vendita sarà considerato stipulato.

3. Il documento utilizzato per il regolamento dei conti tra le parti sarà la fattura IVA emesse dal Venditore il giorno della spedizione delle Merci.

4. Il pagamento della somma dovuta al Venditore sarà realizzato dall’Acquirente alle condizioni stabilite tra le parti. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto del Venditore indicato sulla fattura/fattura pro forma.

5. La presentazione di reclami da parte dell’Acquirente non lo autorizza a rimandare il pagamento delle quote dovute per le Merci acquistate.

6. In caso di ritardo nel pagamento, il Venditore ha il diritto di addebitare gli interessi di mora sulla quota non versata, per un valore corrispondente al tasso d'interesse dei mutui valido per il conto corrente del Venditore.

§8 Riserva del diritto di proprietà sulle Merci

1. Il Venditore si riserva la proprietà delle Merci oggetto della vendita sino al momento del pagamento della totalità del prezzo da parte dell’Acquirente.
2. L’Acquirente, fino al momento di cui sopra, non ha il diritto di vendere, impegnare o onerare in altro modo le Merci.

§9 Note di credito a storno

1. Qualora sia necessario correggere il valore o la quantità delle Merci vendute all’Acquirente, il Venditore emetterà una nota di credito a storno adeguata.

2. L’Acquirente, entro 14 giorni dalla ricezione della nota di credito a storno, invierà il documento firmato al Venditore. In caso di ritardo dell’Acquirente nell’invio della nota di credito a storno firmato, il Venditore ha il diritto di richiedere il pagamento di una penale contrattuale per un valore corrispondente a 50 zloty per ogni giorno di ritardo.

§10 Forza maggiore

1. Tutti gli eventi indipendenti dalla volontà della parti ed aventi influenza sulla realizzazione del contratto di vendita (considerati comunemente come “eventi di forza maggiore”) esonerano le parti del contratto dalla responsabilità, senza che la seconda parte possa presentare rivendicazioni. Qualora si presenti un evento di questo tipo, la parte interessata dovrà informare immediatamente la seconda parte.

2. Qualora non vi sia la possibilità di realizzare la consegna delle Merci entro il termine confermato per motivi di forza maggiore, le parti accettano la possibilità di fissare un altro termine per la consegna stessa.

§11 Condizioni per il reclamo sulla Merce

Le condizioni ed il procedimento relativo ad i reclami sulla quantità e sulla qualità delle Merci sono regolati dalla procedura di reclamo contenuta nell’allegato alle presenti condizioni generali di vendita o sul sito internet all’indirizzo www.GAMET.eu

§12 Riservatezza

1. Le parti del contratto di vendita si impegnano a trattare come informazioni riservate le condizioni del contratto e tutte le informazioni finanziarie e commerciali ottenute al momento della sua stipula e della sua esecuzione che possano essere considerate segreto aziendale ai sensi dell’art. 11 comma 4 della legge del 16 aprile 1993 sulla lotta alla concorrenza sleale.

2. La trasmissione da parte del Venditore delle informazioni oggetto della presente clausola di riservatezza alle società subordinate o ai soggetti dominanti non sarà considerata come una violazione dell'obbligo di cui sopra.

3. La trasmissione di informazioni oggetto di segreto aziendale ai consulenti legali, ai periti revisori delle parti ed agli organi per i quali la suddetta trasmissione di informazioni è richiesta dalle norme di leggi universalmente vigenti, non sarà considerata come una violazione della clausola di riservatezza.

§13 Tribunale competente

Tutte le controversie risultanti dal contratto di vendita delle Merci saranno giudicate dal tribunale competente per la sede del Venditore.

§14 Decisioni finali

1. Nel caso in cui una qualsiasi delle decisioni del presente contratto di vendita si riveli non valida, non permessa o non realizzabile per qualsiasi motivo, questa decisione perderà la propria efficacia nell'ambito in cui sarà considerata non valida, non permessa o non realizzabile, senza influire sulla validità delle restanti decisioni delle condizioni generali di vendita e senza influire sulla validità o sull'esecutività della suddetta decisione in un'altra giurisdizione. Al posto delle decisioni messe in discussione o cancellate saranno introdotte le norme di legge universalmente vigenti.

2. Il Venditore può trasferire a terzi tutti i diritti risultanti dal contratto di vendita delle Merci stipulato.

3. Nelle questioni non regolate dalle presenti condizioni generali di vendita, trovano applicazione le norme del Codice civile.